Revocato in autotutela il project financing per il forno crematorio
09.10.2026

Il commissario Straordinario del Comune di Eboli, dott. Gaetano Tufariello, ha disposto la revoca in autotutela della dichiarazione di pubblico interesse per il project financing dell'impianto crematorio, bloccando l'intera procedura di gara e cancellando la precedente deliberazione di Giunta n. 61 del 18 marzo 2025.
La decisione, adottata con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 251 dell'8 ottobre 2026, si basa su motivazioni ben precise:
Parere tecnico negativo e carenze progettuali: L'istruttoria del Responsabile d'Area E.Q. "Lavori Pubblici" e RUP, ing. Giovanni Cannoniero, ha rilevato una mancanza di coerenza delle proposte con i criteri di localizzazione del Piano Regionale della Campania (DGRC n. 443/2023) e con le reali necessità di ampliamento del cimitero comunale e dei parcheggi.
Mutate esigenze pubbliche: L'Amministrazione ha rilevato sopravvenuti motivi di interesse pubblico e un cambio di esigenze che rendono non più attuale la realizzazione dell'opera.
Assenza di diritti acquisiti e indennizzi: Poiché la gara d'appalto non è mai stata indetta, i soggetti proponenti versavano in una posizione di semplice aspettativa.
Pertanto, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990, il Comune non dovrà corrispondere alcun indennizzo né rimborso per le spese di progettazione
La decisione, adottata con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 251 dell'8 ottobre 2026, si basa su motivazioni ben precise:
Parere tecnico negativo e carenze progettuali: L'istruttoria del Responsabile d'Area E.Q. "Lavori Pubblici" e RUP, ing. Giovanni Cannoniero, ha rilevato una mancanza di coerenza delle proposte con i criteri di localizzazione del Piano Regionale della Campania (DGRC n. 443/2023) e con le reali necessità di ampliamento del cimitero comunale e dei parcheggi.
Mutate esigenze pubbliche: L'Amministrazione ha rilevato sopravvenuti motivi di interesse pubblico e un cambio di esigenze che rendono non più attuale la realizzazione dell'opera.
Assenza di diritti acquisiti e indennizzi: Poiché la gara d'appalto non è mai stata indetta, i soggetti proponenti versavano in una posizione di semplice aspettativa.
Pertanto, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990, il Comune non dovrà corrispondere alcun indennizzo né rimborso per le spese di progettazione
