Ordinanza di abbattimento e messa in sicurezza degli alberi disseccati o pericolanti lungo i viali spartifuoco.
23.03.2026

🟢 L'ORDINANZA DEL SINDACO.
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica e privata incolumità – Messa in sicurezza abbattimento alberi disseccati e pericolanti presenti nell'ambito del territorio comunale lungo i viali tagliafuoco della fascia pinetata località Campolongo. IL SINDACO Premesso che è stato necessario effettuare un'analisi di stabilità di esemplari arborei di medie dimensioni vegetanti presso i viali spartifuoco, nei boschi di resinose lungo la fascia litoranea del territorio comunale di Eboli, per determinare l'eventuale suscettibilità di alberi di incorrere in cedimenti strutturali e, quindi, verificare la presenza di rischi di conflitto e situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ; Preso atto della perizia tecnica di valutazione di stabilità di esemplari arborei radicati presso i viali spartifuoco della fascia pinetata del Comune di Eboli datata 10/02/2026, assunta agli atti in data 11/3/2026 prot.n.10572, a firma del dott. For. Antonio Catone, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno al n.691, corredata da documentazione fotografica; Rilevato che dalla perizia è emerso un grave stato di pericolo fitopatologico del popolamento forestale atteso che numerosi esemplari di pino sono risultati morti in piedi o completamente disseccati mentre altri mostrano evidenti sintomi di deperimento vegetativo quali diradamenti della chioma, ingiallimento degli aghi, disseccamenti apicali e riduzione della vigoria; che la causa principale del fenomeno e riconducibile alla diffusione della cocciniglia tartaruga del pino (Toumeyella parvicornis) insetto fitomizo di origine nord americana oggi ampiamente diffuso nelle pinete italiane; che la presenza diffusa di piante morte in piedi rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza pubblica e per l'innesco di incendi boschivi; che in assenza di interventi tempestivi di rimozione delle piante morte o gravemente compromesse, il fenomeno è destinato ad aggravarsi ulteriormente con perdita progressiva della funzionalità ecologica; Preso atto che dalla relazione agronomica – forestale – indagine fitostatica emerge: - la notevole presenza di rami secchi probabilmente dovuta ad un attacco di Cocciniglia tartaruga (Tomuyella parvicornis); - la presenza di tronchi fortemente inclinati con danni provocati da insetti e/o funghi parassiti; - la probabile caduta sulle aree confinanti dei pini individuati, dove vi è presenza antropica con transito pedonale e veicolare, anche con sosta, non rilevandosi la presenza di nidi di uccelli, all'atto del sopralluogo effettuato per la redazione della perizia tecnica; - l'asimmetria delle chiome (molto rade), forte sbilanciamento, marcata inclinazione dei tronchi, con presenza di rami secchi, suscettibili di staccarsi e cadere, staticità di pini, fortemente compromessa, vulnerabili se sollecitati, da specifici eventi fortemente stabilizzanti, quali eventi atmosferici eccezionali, forti raffiche di vento, non inusuali in tale zona, cagionando potenziale pericolo per l'incolumità pubblica e privata della zona circostante; - il fattore sicurezza appare drasticamente ridotto e l'indice di rischio è tale da consigliarne l'abbattimento; - l'esecuzione di tali interventi permetterà la messa in sicurezza dell'area interessata per salvaguardare e garantire 1'incolumità e la sicurezza di cose e persone che vi sostano o vi circolano; - gli interventi di abbattimento che si propongono dei Pini domestici sono da eseguirsi al fine di mettere in sicurezza tutta l'area interessata ovvero garantire l'incolumità e la sicurezza di cose e/o persone che sostano o circolano in prossimità degli stessi, visto che i siti di ubicazione delle piante sono a ridosso di vie trafficate e/o di aree pubbliche; Rilevato che da un'attenta analisi dei luoghi effettuata si evince la presenza di 260 pini, tutti identificati e numerati in loco con marcatura in vernice rossa dal n.1 al n.260, che per portamento, hanno una elevata propensione al cedimento, per tale motivo si conferma quanto indicato nella richiamata perizia tecnica che evidenzia l'impossibilità di azioni mitiganti il rischio e ne prescrive l'abbattimento; Considerato che gli interventi proposti sono: - funzionali alla messa in sicurezza di tutte le aree interessata ovvero garantire l'incolumità e la sicurezza di cose e/o persone che sostano o circolano in prossimità delle stesse, visto che i siti di ubicazione delle piante sono a ridosso di vie trafficate e/o di aree pubbliche; - propedeutici ad un piano di recupero della fascia pinetata consentendo la bonifica e la messa in sicurezza dell'area, a tutela dell'incolumità pubblica e privata; - tesi ad evitare ulteriori schianti improvvisi, per una opportuna prevenzione da incendi, ad evitare il diffondersi di malattie alla parte sana della pineta; - necessari per la tutela alla pubblica e privata incolumità ; Visto il Regolamento CEE n. 3529/1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (modificato dal regolamento CEE, n. 1614/89) nonché il Regolamento CEE n. 2158 /1992, relativo alla "Protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi" e il Regolamento Ce n. 2152/2003; Visto il R.D. 18/06/1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" ed in particolare l'art. 59; Vista la Legge 24/02/1992, n. 225 e ss.mm.ii. "Istituzione del servizio nazionale di Protezione Civile" che individua il Sindaco quale autorità massima di Protezione Civile nell'ambito della pianificazione d'emergenza comunale; Visto l'art. 7bis e l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; Visto il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e ss.mm.ii. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ed in particolare l'art. 134, in cui si definiscono i "Beni paesaggistici" ed l'art. 142 recante le "aree tutelate per legge" tra le quali "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco" (comma 1, lett. g); Visto l'art. 255 del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii.; Viste le "Prescrizioni di massima di Polizia Forestale", allegato C della L. R. Campania n. 11/1996 così come modificato dal DPGR n. 484 del 14.06.2002 e n. 387 del 16.03.2003 e ss.mm.ii.; Visto il Regolamento Regionale della Campania n. 3 del 28-09-2017, all'art. 53 e ss.mm.ii., come modificato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Regionale della Campania 24-09-2018, n. 8 e della deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 568 del 18-09-2018 e ss.mm.ii.; Visto il Regolamento Regionale della Campania n. 3 del 28-09-2017, all'art. 78 (Tutela fitopatologica) e ss.mm.ii., come modificato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Regionale della Campania 24-09-2018, n. 8 e della deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 568 del 18-09-2018 e ss.mm.ii, in particolare l'art. 53 e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale", prevede al comma 1 "Il taglio straordinario di piante per motivi di incolumità pubblica o privata o per il mantenimento in efficienza e sicurezza di edifici, manufatti, impianti e linee, è soggetto comunicazione, mentre il comma 2 prevede che "Non sono soggetti a comunicazione i tagli di cui al comma 1, se attuati in esecuzione di ordinanze adottate dall'autorità competente, ai fini della tutela della pubblica incolumità ".; Visto il Regolamento Regionale della Campania del 21-02-2020, n. 2 e ss.mm.ii.; Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 27/12/2023 di approvazione dell'aggiornamento del "Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile", comprensivo della cartografia del rischio incendio boschivo di interfaccia – carta rischio incendi boschivi : perimetrazione delle fasce e delle aree di interfaccia; Visti gli artt. 13, 50 e 54 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii.; Vista la Legge 24/11/1981, n. 689 e ss.mm.ii.; Visti gli artt. 17 e 59 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza 18/06/1931, n. 773 e gli artt. 449 e 650 del Codice Penale; Visto il combinato-disposto della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge 12-07-2012, n. 100 e ss.mm.ii.; Ritenuto che ricorrono i presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica e privata incolumità ; Visti: - l'art. 53, comma 2 del Regolamento Regione Campania n. 3 del 28.09.2017. - l'art. 50 e l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; - l'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 1 del 2/01/2018 "Codice della Protezione Civile". ORDINA al fine della tutela della pubblica e privata incolumità di procedere a quanto necessario per la messa in sicurezza dell'area, relativamente alle alberature pericolanti come da perizia tecnica assunta al prot. gen.le dell'Ente con n. 10752 in data 11/03/2026, a firma del dott. for.Antonio Catone iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi Dottori Forestali di Salerno, al n. 691 che contempla l'abbattimento di n.260 pini, tutti identificati e numerati in loco con marcatura in vernice rossa dal n.1 al n.260, presenti lungo i viali tagliafuoco della fascia pinetata in località Campolongo nell'ambito del territorio comunale, che per portamento, hanno una elevata propensione al cedimento come indicato nella richiamata; DISPONE IL DIVIETO di accedere ai seguenti viali tagliafuoco ad eccezione dei concessionari degli stabilimenti balneari che vi potranno accedere con la massima attenzione al solo fine di effettuare interventi urgenti ed improcrastinabili di manutenzione o per lo svolgimento di attività di sorveglianza delle strutture: 1) Spartifuoco S13 Lido Paestum; 2) Spartifuoco senza numero Legambiente altezza km 18; 3) Spartifuoco S11 Via Durand de la Penn km 17; 4) Spartifuoco 10 Via Schergat dif.civ.73; 5) Spartifuoco S9 Lido Tatò Via Carlo Fecia di Cossato km 16; 6) Spartifuoco senza numero Casina Rossa via V. Giannattasio; 7) Spartifuoco S7 Lido Jamaica Via Romeo Romei; MANDA - Al Responsabile dell'Area E.Q. Sviluppo Economico SUAP e Patrimonio del Comune di Eboli per gli adempimenti di competenza impartendo alla ditta affidataria le prescrizioni di seguito indicate; - Al Comando Polizia Municipale di Eboli per l'osservanza del divieto di accesso per motivi di pubblica e privata incolumità . PRESCRIVE Tali operazioni dovranno essere eseguite obbligatoriamente rispettando le prescrizioni: - di disinfettare o di far disinfettare le superfici di taglio superiori ai 10 cm con principi attivi fungistatici (tiofanato metile) o la loro copertura con mastici; - di disinfettare o far disinfettare gli attrezzi da lavoro con sali quaternari di ammonio (benzalconio cloruro 2%) nel passaggio da un albero all'altro; - l'utilizzo delle attrezzature e dei mezzi meccanici, idonei all'esecuzione degli interventi, conforme alle prescrizioni regolamentari, poste a tutela delle medesime, nel rigoroso rispetto dei vincoli urbanistici, ambientali ed idrogeologici, ivi insistenti, a pena di nullità del presente provvedimento; - non venga alterato sostanzialmente l'ecosistema ed il naturale andamento delle superfici esistenti; - gli operatori interessati all'esecuzione degli interventi si attengano rigorosamente alle disposizioni derivanti dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; DISPONE che copia della presente ordinanza: 1. sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale; 2. sia data comunicazione ai mezzi di informazione presenti sul territorio comunale; 3. sia trasmessa, a mezzo pec, per le rispettive competenze a: - Comando Polizia Municipale di Eboli; - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno; - Comando Stazione Carabinieri di Eboli; - Nucleo Carabinieri Forestali di Capaccio Paestum - Comando provinciale dei Vigili del Fuoco com.salerno@cert.vigilfuoco.it - Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro –Monti Eremita e Marzano segretario.enteriservefoceseletanagro@asmepec.it - Provincia di Salerno – Servizio foreste e tutela del patrimonio boschivo archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it ; - Regione Campania – Servizi territoriali provinciali di Salerno gestione del rischio agricoltura.governance@pec.regione.campania.it - Giunta Regionale Campania – Dir. Gen. politiche Agricole, Alimentari e Forestali - U.O.D. "Servizio Fitosanitario" – Centro Direzionale – Isola A/6 – 80143 Napoli; AVVERTE che, avverso la presente Ordinanza, può essere proposto ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120) giorni decorrenti dalla medesima data. IL SINDACO avv. Mario Conte
