Erasmo Venosi: totale ignoranza della maggioranza del Testo Unico sugli Enti Locali 

11.06.2025
Una risposta dei capigruppo di maggioranza al comunicato del Movimento 5 Stelle per la mancata approvazione del rendiconto, che rende evidente la totale ignoranza del Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL Dlgs 267/2000) nella parte che disciplina la programmazione finanziaria.


Inoltre si inventano una procedura totalmente informale e difforme dalle norme del TUEL ,che statuiscono la procedura di approvazione del rendiconto conclusa con la delibera di approvazione da parte del Consiglio comunale entro il 30 di aprile. 

Scrivete erroneamente che la giunta ha approvato il rendiconto mentre approva lo schema di rendiconto che è una bozza, una proposta che la giunta approva prima che il rendiconto definitivo sia deliberato dal consiglio comunale. Il consiglio comunale, infatti, approva il rendiconto definitivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e non la giunta!!

Citate atti endoprocedimentali ma non prendete atto dell’irresponsabile ritardo di approvazione della delibera di Consiglio !Basta notare che gli atti citati nel comunicato non rappresentano nulla essendo diversamente dalla delibera non impugnabili.

Vi invito per vostro e nostro interesse di cittadini a leggere una sola volta gli articoli 151 comma 7 “Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.”, l’art 227 comma 2 “Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare, prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, art 141, il comma 2 bis “In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.”.

Chiarissimo il TAR Campania (sentenze n 6473/2018 e 1868/2019) “Il mancato rispetto del termine per il deposito e la messa a disposizione dei consiglieri comunali, integra un vizio di legittimità della delibera di approvazione del rendiconto. Inoltre tra le tante conseguenze del mancato rispetto della data del 30 aprile e, quindi, il ritardo nell’invio al Ministero dell’Interno della certificazione sul rendiconto di cui all’art. 161, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. 


Per il mancato rispetto del termine perentorio del 30 aprile e il mancato invio entro 30 giorni , quindi 31 maggio u.s., dei dati alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), di cui all’art 13 della legge 31/12/2009 n 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. Incredibile inoltre la nota che “non sono a conoscenza” , di cosa dell’esservi inventati legislatori e fare riferimento al nulla giuridico per approvare il rendiconto invece che al TUEL?

Comunque l’interessamento immediato della Corte dei Conti e degli organismi sovraordinati competenti ,dirimeranno questa incredibile vicenda.